Art. 3.
(Numero dei Ministri).

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. I Ministeri sono sedici. Il numero totale dei Ministri non può essere superiore

 

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a venti, ivi compresi i Ministri senza portafoglio».

      2. Il Governo provvede ad apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.