1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono sedici. Il numero totale dei Ministri non può essere superiore
2. Il Governo provvede ad apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.